
1) Sottoscrizione e consegna delle C.U. – Presentazione del servizio HR Web
Le vigenti disposizioni di Legge (art. 4, comma 6 quater, del DPR nr. 322/1998), prevedono che la sottoscrizione dei MOD CU possa essere eseguita anche mediante sistemi di elaborazione automatica, senza pertanto obbligare alla sottoscrizione “autografa”.
Inoltre, lo schema di certificazione unica approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, circa le modalità di trasmissione della certificazione in esame, dispone che la certificazione debba essere "rilasciata" al contribuente, senza prevedere uno specifico obbligo per il sostituto d'imposta di consegnarla in forma cartacea, riconoscendo pertanto la possibilità di avvalersi di strumenti elettronici per inviare ai propri dipendenti la certificazione fiscale dei redditi erogati durante il periodo d'imposta (CU).
Qualora invece il sostituto d'imposta intenda “materializzare” la CU con le modalità tradizionali e, dunque, come documento cartaceo, lo stesso dovrà stampare il documento secondo le modalità tradizionali, consegnarlo al lavoratore facendosi firmare una copia per ricevuta, oppure inviando il documento a mezzo raccomandata A.R. per i casi in cui non sia possibile la consegna a mani (p. es. lavoratori cessati).
Alla luce di tutto quanto sopra descritto, di conseguenza, il sostituto può decidere, per ragioni di economia dei processi aziendali, di adempiere all'obbligo di "sottoscrizione e consegna" della C.U. mediante strumenti elettronici.
Mentre appare un po’ complicata la consegna a mezzo mail ordinaria, in quanto non considerato uno strumento valido a comprovare la ricezione del documento (in questo caso si consiglia la sottoscrizione, anche collettiva, di una ricevuta di consegna con firma autografa di ciascun lavoratore) è oramai comunemente ammesso che il sostituto d'imposta possa mettere a disposizione dei lavoratori, la certificazione fiscale (CU), in un file “.pdf” nel portale internet aziendale al quale il lavoratore può accedere inserendo il proprio identificativo di utente e la propria password personale. (il cosiddetto “portale Aziendale”)
A tale scopo, il nostro studio ha di recente implementato il proprio applicativo ed è in grado di mettere a disposizione anche per le piccole aziende un’apposita piattaforma web attraverso la quale sarà possibile, con una piccola spesa per spese di impianto ed un canone mensile che copra i costi di studio, archiviare la documentazione aziendale e distribuire ad ogni singolo dipendente tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro. (cedolini paga, detrazioni fiscali, comunicazioni aziendali ecc.). In una fase successiva è nostra intenzione attivare anche il servizio di conservazione sostitutiva.
Vi invitiamo a vagliare con attenzione i risparmi di questa operazione, sia in termini di tempo, (i documenti verrebbero pubblicati sul portale direttamente dal nostro studio e non dovranno essere stampati e consegnati ai lavoratori) sia in termini di costi di stampa.
Il nostro Studio è a disposizione per fornirVi tutti i chiarimenti del caso e, nel caso lo riteniate opportuno, a illustrarVi le caratteristiche del servizio.
2) CU 2021 e Mod. 730, scadenze ed adempimenti a carico dei lavoratori.
l decreto Fiscale 2020 ha rivisto i tempi relativi al modello 730 e agli adempimenti collegati. Tra questi vi è la certificazione unica 2021.
A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, la scadenza per l’invio telematico del modello CU è fissata al 16 marzo 2021. Stesso termine anche per la consegna al percipiente da parte del sostituto d’imposta; la scadenza delle CU dei lavoratori autonomi, resta invece fissata per il 31 ottobre.
In merito alla scadenza sopra riportata riteniamo opportuno precisare che i lavoratori che hanno percepito trattamenti diretti di integrazione salariale non anticipati dall’azienda e corrisposti direttamente dall’Ente erogate (INPS, FSBA) tra i quali ricordiamo principalmente:
- cassa integrazione ordinaria con pagamento diretto
- FIS con pagamento diretto
- Cassa integrazione in deroga
- Erogazione del fondo bilaterale per l’artigianato (FSBA)
al fine della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a dichiarare, in aggiunta ai redditi percepiti dal datore di lavoro, anche i trattamenti diretti di integrazione salariale. I relativi dati saranno trasmessi direttamente dall’Ente erogante all’amministrazione finanziaria, tuttavia potrebbe essere richiesta dal CAF la documentazione cartacea che i lavoratori dovranno premunirsi di ottenere tramite la propria utenza INPS o tramite il CAF stesso.
Studio Colombo
Archivio news